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Banca d'Italia: consultazione pubblica sull'adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio (2 febbraio 2012)

Fonte: http://www.compliancenet.it/content/banca-d-italia-consultazione-pubblic...
Il 2 febbraio 2012 la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni attuative del decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela.
Le disposizioni si aggiungeranno alle norme sull'archivio unico informatico (provvedimento del 23 dicembre 2009) e sugli assetti organizzativi (provvedimento del 10 marzo 2010), completando così la regolamentazione secondaria.

Le nuove regole hanno reso necessario predisporre alcune modifiche del provvedimento relativo all'archivio unico informatico.

I testi delle Istruzioni e del Provvedimento sull'AUI con le modifiche sono pubblicati sul sito della Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/cons-pubblica/proc_in_corso). La consultazione avrà termine il 15 marzo 2012.
Di seguito i link a tutti i nuovi documenti e il testo completo del comunicato stampa (qui in pdf) della Banca d'Italia.

I nuovi documenti

Fonte: Banca d'Italia
Consultazione sulle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

  • Provvedimento sull'adeguata verifica della clientela. Documento per la consultazione (pdf 315 K, 34 pp.)

Consultazione sulle modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

  • Modifiche al Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009. Documento per la consultazione (pdf, 213 K, 16 K)
  • Modifiche alle causali analitiche (All. n.1 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf ,264 K, 21 pp.)
  • Modifiche agli standard tecnici (All. n.2 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 309 K, 51 pp.)
  • Modifiche alle tabelle dei codici (All. n.3 al Provvedimento sull'AUI). Documento per la consultazione (pdf, 119 K, 12)
AG-Vocabolario: 

Garante Privacy: anche la voce è un dato personale

(Notizia tratta da ComplianceNet)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, nella sua newsletter n. 329 del 9 ottobre 2009  che anche la voce è un dato personale. Di più: il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy.
Nella pratica ciò significa, per le aziende, che registrazioni, suoni ed immagini che si riferiscono ad un "interessato" (cioè qualsiasi persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) sono soggetti non solo alle misure di sicurezza obbligatorie per i dati personali (e nel caso tali "dati multimediali" fossero "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché (…) lo stato di salute e la vita sessuale" fossero cioè anche "dati sensibili" anche alle relative misure minime di sicurezza) ma rientrano anche nel "diritto d’accesso".

Cos’è il diritto d’accesso?

La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".

AG-Vocabolario: 
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