(Notizia tratta da ComplianceNet)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, nella sua newsletter n. 329 del 9 ottobre 2009 che anche la voce è un dato personale. Di più: il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy.
Nella pratica ciò significa, per le aziende, che registrazioni, suoni ed immagini che si riferiscono ad un "interessato" (cioè qualsiasi persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) sono soggetti non solo alle misure di sicurezza obbligatorie per i dati personali (e nel caso tali "dati multimediali" fossero "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché (…) lo stato di salute e la vita sessuale" fossero cioè anche "dati sensibili" anche alle relative misure minime di sicurezza) ma rientrano anche nel "diritto d’accesso".
Cos’è il diritto d’accesso?
La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".