Il recente documento di consultazione di CONSOB in merito al Regolamento mercati in attuazione alla direttiva MiFID" (pdf, 126 K, 25 pp) contiene alcune importanti indicazioni in ordine alla qualità dei dati, i meccanismi di pubblicazione e la disponibilità delle informazioni. Una intera sezione del documento (la IV) è, inoltre, dedicata alla continuità operativa.
L’articolo 32 del Regolamento comunitario n. 1287/2006 prevede che le procedure per rendere pubbliche le informazioni rispettino le seguenti condizioni:
CONSOB sottolinea che al fine di assicurare la correttezza e l’affidabilità dell’informazione il processo di verifica – strutturato in modo da risultare ragionevole e proporzionato all’attività svolta - dovrà:
I soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione delle informazioni dovranno possedere adeguati sistemi di emergenza che indicano le modalità con le quali gli obblighi continuano ad essere rispettati in caso di indisponibilità di un sistema. A tal fine, strutture di back-up e recovery possedute dal sistema utilizzato per la pubblicazione delle informazioni sono considerate sufficienti.
L’utilizzo di website (proprietari o di strutture di un soggetto terzo) per la diffusione che precludono l’accesso alle informazioni attraverso processi "automatizzati" rappresentano, secondo quanto indicato dal CESR, un ostacolo al consolidamento. In tale quadro, l’informazione resa pubblica deve poter consentire l’accessibilità ai dati attraverso mezzi elettronici automatizzati (cosiddetta "machine readabless" cioè la possibilità di leggere i dati da un computer in un formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi) anche attraverso la presenza di istruzioni chiare in merito alle modalità con le quali gli utenti possono accedere alle informazioni.
L’articolo 30 del Regolamento n. 1287/2006 chiarisce come gli obblighi in materia di trasparenza si considerano adempiuti se le informazioni sono state pubblicate o messe a disposizioni del pubblico e rese accessibili in maniera generale agli investitori stabiliti nella Comunità. Pertanto, un investitore, ovunque si trovi, dovrebbe poter accedere, facilmente e su basi non discriminatorie, alle informazioni pre e post-negoziazione. Peraltro, come sostenuto dal CESR, si ritiene utile sottolineare l’inopportunità e contrarietà ai principi della direttiva di pratiche che prevedono l’accesso ai dati e alle informazioni condizionato all’acquisto di altri servizi fra quelli offerti. Ciò premesso, l’articolo 29, comma 2 del Regolamento comunitario n. 1287/2006 prevede che le informazioni pre e post-negoziazione relative ad operazioni effettuate durante il normale orario di contrattazione siano messe a disposizione per quanto possibile in tempo reale. In particolare:
Nella sostanza, si ritiene che la scelta di un meccanismo che non consente la pubblicazione in tempo reale non possa considerarsi in linea con quanto richiesto dalla MiFID e dalle relative misure di esecuzione. L’utilizzo di tecnologia “inadeguata”, in tale quadro, non costituisce ragione accettabile per una pubblicazione vicina ai 3 minuti laddove la tecnologia disponibile consente una tempistica più breve e a costi ragionevoli per la pubblicazione.
La continuità operativa (business continuity) di funzioni ritenute essenziali per l’operatività dei mercati rappresenta un elemento cui la MiFID assegna importanza.
L’articolo 39, lettera c) della direttiva richiede ai mercati regolamentati di porre in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; analogamente, l’articolo 14 della MiFID richiede ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione di dotarsi di dispositivi volti a garantire un processo di negoziazione ordinato ed un esecuzione efficiente degli ordini. Tali disposizioni sono state recepite nel Regolamento Consob in materia di mercati, agli articoli 8, comma 1, lett. c) e 19, comma 1. Inoltre, alle società di gestione dei mercati e ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione viene richiesto (articolo 12, comma 3 e 4 del Regolamento mercati della Consob) di:
L’articolo 13, comma 1, lettera d) del Regolamento Consob in materia di mercati – disciplinando la materia dell’esternalizzazione (outsourcing) di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione – richiede alle società di gestione e ai gestori di sistemi multilaterali di negoziazione di dotarsi di misure organizzative che garantiscano la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine essi devono acquisire le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, devono valutare la qualità delle misure previste e devono predisporre soluzioni di continuità coordinate;
La Comunicazione della Consob del 24 maggio 2007 (DME/RM/7047271) – contenente le disposizioni inerenti ai canali di comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’Unione Europea (transaction reporting) – richiede alle “terze parti” che intendono svolgere il ruolo di canale di comunicazione (per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 25 della MiFID) una descrizione delle iniziative intraprese volte ad assicurare la presenza di misure precauzionali che consentano il rapido ripristino dell’attività di comunicazione in caso di guasto al sistema. In particolare, viene richiesto di fornire:
I soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione delle informazioni devono possedere, come sopra accennato, adeguati sistemi di emergenza che indicano le modalità con le quali gli obblighi continuano ad essere rispettati in caso di indisponibilità di un sistema. In tale quadro, rientrano le strutture di back-up e recovery possedute dal sistema utilizzato per la pubblicazione delle informazioni.
Tutto ciò premesso, in considerazione della rilevanza della “continuità operativa” nelle funzioni/adempimenti sopra delineati, i soggetti di volta in volta obbligati nei casi sub a)-d) dovranno provvedere:
Fermi restando gli obblighi di comunicazione alla Consob delle misure adottate in tale area, gli adeguamenti e le integrazioni apportate ai piani di continuità operativa devono essere prontamente trasmessi alla Consob - Divisione Mercati.