Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la newsletter n. 296 del 16 ottobre 2007.
Due i temi affrontati:
L'Autorità ha precisato che le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo, contenute in ogni campione di materiale biologico, assumono il carattere di dati personali, e diventano suscettibili di tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice, solo se sono estrapolate dal campione biologico e conservate dal titolare, in questo caso dall'ospedale, in referti, cartelle cliniche ecc. Avvalendosi del diritto di accesso riconosciuto dal Codice privacy si possono conoscere i dati genetici, anche di un defunto, solo se riportati in referti, cartelle cliniche ecc. Lo ha stabilito il Garante definendo il ricorso di una donna che aveva richiesto, senza esito, ad una struttura sanitaria di entrare in possesso dei campioni biologici (frammenti di tessuto, prelievi ematici) del padre da poco deceduto. Lo scopo della signora era quello di eseguire un'analisi genetica per poter avere certezze sulla propria origine, senza esercitare azioni di disconoscimento di paternità. (…)
Tra le risoluzioni approvate a Montreal anche quella sulla necessità di tradurre in standard tecnologici i principi di protezione dei dati. Tre importanti risoluzioni sono state adottate dalla Conferenza internazionale che ha visto riunite a Montreal, dal 25 al 28 settembre, tutte le Autorità di protezione dati a livello mondiale.