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Privacy: parere favorevole del Garante sulle banche dati del Dna

Il Garante  per la protezione dei dati personali si esprime sulla disciplina delle banche dati del Dna a fini di giustizia. In sintesi il Garante esprime parere favorevole sullo schema di disegno di legge recante istituzione della banca dati nazionale del Dna e del relativo laboratorio centrale a condizione che siano tenute in conto le proprie osservazioni che di seguito sintetizziamo.

Osservazioni del Garante

Nel documento il Garante ritiene opportuno un intervento normativo sull'utilizzazione dei dati relativi al Dna per finalità di accertamento e repressione di reati a causa dei rilevanti effetti sui diritti e le libertà fondamentali. L'Autorità ritiene che il legislatore debba indicare precise linee direttrici nel caso in cui disponga l'istituzione di una banca dati del Dna a livello nazionale, prevista anche dal Trattato di Prum e dalla correlata proposta di Decisione del Consiglio dell'Unione europea sulla cooperazione transfrontaliera.

Principali problematiche

Il Garante ritiene di dover segnalare alcune principali problematiche per le quali avverte l'esigenza di pervenire ad un quadro organico di competenze, procedure e modalità di tutela degli interessati.

  1. finalità da perseguire e competenze istituzionali;
  2. presupposti per registrare informazioni sul Dna in una banca dati;
  3. effettivo rispetto della dignità degli interessati;
  4. modalità e tempi di conservazione di profili e di campioni biologici;
  5. tutela di particolari dati sulla salute;
  6. accessi degli operatori alla banca dati e misure di sicurezza;
  7. esercizio dei diritti degli interessati e loro altre prerogative;
  8. garanzie in caso di prelievi del Dna comunque obbligatori per legge;
  9. il controllo del Garante;
  10. l'eventuale attività di monitoraggio del Parlamento.

In questo quadro, la nuova legge dovrebbe anzitutto evidenziare puntualmente che alla base dell'ipotizzata banca dati a livello nazionale dovrebbero esservi solo finalità specifiche di identificazione di persone. L'individuazione dell'organismo presso il quale istituire la banca dati e che dovrà gestirla, nonché i compiti di eventuali altre entità interessate dovrebbero essere ovviamente previsti in armonia con tali finalità e con le rispettive competenze istituzionali.

Raccolta dei dati

Rispetto alle modalità di raccolta e di gestione dei dati, l'attività di indagine presenta peraltro alcune sue specificità rispetto ad altre attività che fanno uso di dati genetici. Andrebbe fatta in tal senso specifica applicazione dei noti principi di necessità e di proporzionalità, già sviluppati dal Garante in riferimento alla diversa area applicativa dell'autorizzazione generale in materia di dati genetici del 22 febbraio 2007, con particolare riferimento al prelievo. Il prelievo dei campioni biologici e il trattamento dei dati dovrebbero essere altresì orientati a modalità concretamente rispettose della dignità delle persone.

Conservazione

Il Garante segnala anche l'esigenza di regolare tempi e modalità di registrazione e di aggiornamento dei dati, anche in rapporto ai diversi sviluppi processuali eventualmente favorevoli agli interessati. I periodi di conservazione dei predetti dati andrebbero individuati tenendo conto di quanto previsto dal Consiglio d'Europa il quale richiede (Raccomandazione n. R(92)1) che i risultati di analisi e le informazioni derivate - fatta salva la documentazione nel processo penale in cui sono stati raccolti- possano essere conservati se la persona interessata è stata condannata per gravi reati contro la vita, l'incolumità fisica e la sicurezza delle persone. Andrebbero applicati sistemi di analisi che non consentano, anche nel procedimento penale, di individuare patologie di cui sia eventualmente affetto l'interessato se non quando sia indispensabile in relazione allo specifico reato da accertare. Gli operatori aventi accesso alla banca dati dovrebbero essere individuati con modalità puntuali e selettive, in relazione a personale specificamente incaricato e solo in rapporto ad attività investigative previste e disposte sulla base della legge.

Sicurezza

Occorrerebbe stabilire specifiche previsioni per assicurare un elevato livello di sicurezza e di qualità di dati, campioni e sistemi, adeguate alla particolare delicatezza dei dati conservati e che consentano di tracciare ogni accesso, nonché di svolgere periodicamente qualificate procedure di audit.

Diritti degli interessati

Si ravvisa peraltro l'esigenza anche di alcune specifiche indicazioni normative riguardo alle concrete modalità di esercizio dei diritti che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce già all'interessato riguardo all'accesso ai dati che lo riguardano, al loro aggiornamento e all'eventuale rettifica o cancellazione.

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