Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la newsletter n. 293 del 26 luglio 2007.
Tre i temi affrontati:
Particolarmente interessante il terzo punto in quanto rafforza la presa di posizione già espressa dal Garante stesso riguardo al cosiddetto caso "Peppermint" (si veda il comunicato stampa del 17 luglio 2007). Di seguito una sintesi.
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa. Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale (…)
Non si può utilizzare la legge sulla privacy per fini di tutela diversi da quelli della protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante in seguito al ricorso di numerosi utenti che contestavano l'utilizzo dei dati personali che li riguardavano da parte di un'azienda subentrata alla gestione comunale per la fornitura del servizio idrico. Gli utenti, sostenendo di non avere mai avviato un rapporto contrattuale con la società, contestavano il passaggio di gestione lamentando quindi un trattamento illegittimo dei dati personali. (...) Il Garante ha ritenuto infondato il ricorso poiché il passaggio di gestione è avvenuto in base a disposizioni di legge e il consenso degli utenti per il trattamento dei dati strettamente indispensabili all'erogazione e alla fatturazione del servizio non è richiesto, perché necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sono parte gli interessati.
Un elemento importante si è aggiunto di recente al dibattito in corso sulla legittimità delle richieste che varie società discografiche e di altri settori stanno avanzando alle autorità giudiziarie di più Paesi europei per costringere gli Internet provider a comunicare loro i nominativi degli utenti associati agli indirizzi Ip che risultano coinvolti in attività di filesharing (condivisione di file, in particolare musicali o video, basata sul sistema detto peer-to-peer), a causa della presunta violazione del copyright associata a tali attività. Si tratta delle conclusioni dell'avvocato generale Juliane Kokott relative ad un caso attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Ue (causa n. C 275/06 in curia.europa.eu) che vede un'associazione spagnola di produttori musicali (Promusicae) opposta al principale gestore telefonico spagnolo (Telefònica). Le conclusioni chiariscono che le disposizioni del diritto comunitario in materia di protezione dei dati nelle comunicazioni elettroniche permettono di trasmettere i dati sul traffico delle comunicazioni personali soltanto alle competenti autorità statali, e non direttamente ai titolari di diritti d'autore che intendano far valere in sede civile la violazione dei loro diritti. In altri termini, nessuna direttiva europea in materia di comunicazioni elettroniche consente di comunicare a soggetti privati dati relativi al traffico delle comunicazioni, se non in presenza di gravi e circostanziati motivi quali il fatto che la violazione del copyright sia commessa a scopo di lucro, e quindi in modo da pregiudicare gravemente gli interessi economici del titolare del diritto. Neppure la direttiva 2006/24, sulla cosiddetta "data retention", che prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di conservare comunque una serie di dati di traffico, consente questo tipo di comunicazioni. Tuttavia, tale conservazione è finalizzata all'indagine, all'accertamento ed al perseguimento di reati gravi e i dati in questione possono dunque essere trasmessi soltanto alle autorità nazionali competenti (…).