Ho tradotto in italiano, per il sito www.democratici-digitali.com, il discorso tenuto da Viviane Reding, Commissario EU per le Telecomunicazioni ed i Media in occasione del Data Protection Day del 28 gennaio 2010, Parlamento Europeo, Bruxelles. La traduzione è disponibile anche in formato pdf e doc.
Viviane ha parlato di Social Network, protezione dei dati, RFID, SWIFT e molto altro ...
Le sfide:
È necessario chiarire l’applicazione pratica di alcune regole e principi chiave (come il consenso e la trasparenza).
È necessario assicurare che i dati personali siano protetti indipendentemente dalla locazione del data controller.
È necessario promuovere le Privacy Enhancing Technologies (PETs) anche grazie all’introduzione di nuovi principi in evoluzione (quali la ‘privacy by design’).
Dobbiamo rafforzare le sanzioni.
È necessario incorporare i principi fondamentali della protezione dei dati per coprire tutte le aree di competenza EU, compresa la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia di criminalità e le relazioni con i paesi extra EU.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito, nella sua newsletter n. 329 del 9 ottobre 2009 che anche la voce è un dato personale. Di più: il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy.
Nella pratica ciò significa, per le aziende, che registrazioni, suoni ed immagini che si riferiscono ad un "interessato" (cioè qualsiasi persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) sono soggetti non solo alle misure di sicurezza obbligatorie per i dati personali (e nel caso tali "dati multimediali" fossero "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché (…) lo stato di salute e la vita sessuale" fossero cioè anche "dati sensibili" anche alle relative misure minime di sicurezza) ma rientrano anche nel "diritto d’accesso".
Cos’è il diritto d’accesso?
La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Con un comunicato stampa del 13 marzo 2008 il Garante per la protezione dei dati personali comunica di aver chiuso l'istruttoria avviata sul "caso Peppermint", la società discografica che aveva svolto, attraverso una società informatica svizzera (la Logistep, utilizzata anche dalla società Techland con riferimento a software relativi a giochi), un sistematico monitoraggio delle reti peer to peer (P2P).
Il Garante per la protezione di dati personali ha annunciato la ripresa dei lavori preparatori del codice deontologico per il settore del marketing. Le associazioni che raggruppano gli operatori del settore nonché le associazioni dei consumatori sono chiamate a fornire il loro contributo in vista dell'adozione del codice che disciplinerà l'uso dei dati personali trattati per l'invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazione commerciale interattiva. Con un provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2008 il Garante ha invitato tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie interessate e che ritengano di avere titolo, in base al principio di rappresentatività, a sottoscrivere il codice a comunicare la loro adesione o a confermarla se già espressa a seguito dell'invito formulato a suo tempo dall'Autorità. Ai lavori sono stati invitati anche tutti gli altri soggetti che siano in grado di dimostrare il proprio interesse alla materia (es. associazioni di consumatori).
Con un comunicato stampa del 6 dicembre 2007 il Garante per la protezione dei dati personali rende noto di aver segnalato a Parlamento e Governo l'esigenza di integrare la normativa italiana sulla privacy con una norma che consenta al Garante di autorizzare le società appartenenti ad uno stesso gruppo[1], e operanti in Paesi diversi, a trasferire dati personali dall'Italia sulla base delle garanzie che il gruppo stesso si vincola ad osservare una volta che e